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Riconoscimento IAP

La Città Metropolitana attraverso l'accertamento di una serie di requisiti rilascia la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

Cos'è

Il Decreto legislativo n. 99 del 29/03/2004 introduce la figura innovativa di imprenditore agricolo professionale (IAP), estendendo tale qualifica anche alle società, e affida alle Province_ Città Metropolitana (L.R.n.9 del 12.06.2006_art.35 comma1 lett.c) – conferimento funzioni e compiti agli Enti Locali,) l’accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.
Gli imprenditori agricoli che richiedono la qualifica di IAP ma che non sono in possesso di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta, accedono ugualmente al riconoscimento (riconoscimento sotto condizione), ma entro due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il termine di due anni può essere prorogato di altri due dalla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture dell’azienda agricola o il verificarsi di eventi particolari documentabili (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche , calamità in genere).
Se alla scadenza dei due anni o dei quattro anni per l’eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non sono state rispettate , l’imprenditore decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento. Gli imprenditori agricoli , inoltre, dovranno impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento con l’obbligo di segnalare alla Provincia o Città Metropolitana che ha operato il riconoscimento di tutte le modifiche successive.

A chi si rivolge

REQUISITI RICHIESTI

Requisito della professionalità:

- essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario,

- di essere in possesso di apposita qualifica in seguito alla frequenza di un corso di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzato in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali,

- di avere esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data odierna, l’attività agricola come:

a) titolare/amministratore di azienda agricola, b) lavoratore/ coadiuvante agricolo presso l'impresa agricola

L’esercizio dell’attività agricola dovrà risultare confermata dalla posizione rilevabile presso la Camera di Commercio e/o dall’iscrizione ai fini IVA per i titolari di azienda agricola ovvero dalla situazione previdenziale rilevabile presso l’INPS per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli. I soci non amministratori di società o cooperativa agricola, se non è rilevabiile d'ufficio la propria posizione societaria, devono produrre gli atti societari da cui risulti la propria partecipazione all'impresa.

Requisito del tempo dedicato

- il fabbisogno di manodopera dell’azienda non deve essere inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo, che è definito in 1900 ore, secondo la propria quota di partecipazione nell'impresa, ovvero che tale rapporto non è inferiore al 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata.

- i dati relativi alla descrizione catastale dell'azienda e al suo ordinamento produttivo sono descritti nelle tabelle A e B del modulo di richiesta .

Oppure, di non possedere attualmente il requisito del tempo dedicato (riconoscimento sotto condizione).
E' tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrare, compilando la tabella B (del modulo di richiesta) con i dati di previsione delle produzioni aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del tempo dedicato.

Requisito del reddito ricavato

- il reddito prodotto dall’attività agricola è almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ovvero che tale rapporto è di almeno il 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata, che tale dato è rilevabile dalla denuncia dei redditi dell'ultima annata agraria, allegata al modulo di richiesta.

oppure,
che il dato rilevabile dalla denuncia dei redditi dell'ultima annata agraria non è rappresentativo della produttività ordinaria effettiva dell'azienda, a causa dei fattori eccezionali che devono essere descritti nell’apposito riquadro del modulo di richiesta e che il reddito effettivo o ordinario dell'azienda, come sopra riportato, è dimostrato analiticamente nella tabella C (del modulo di richiesta) sulla base di una dettagliata relazione tecnico-economica, delle denunce dei redditi dell'ultimo triennio e dell'ulteriore documentazione giustificativa allegate alla domanda.

oppure,
di non poter attualmente dimostrare il requisito del reddito ricavato (riconoscimento sotto condizione).

E' tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrare, compilando le tabelle B e C (del modulo di richiesta) con i dati di previsione delle produzioni aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del reddito ricavato.

Normativa di Riferimento :

Decreto legislativo n.99 del 29 marzo 2004

Decreto Legislativo n.101 del 27 maggio 2005

Delibera della Giunta Regionale n. 23/1 del 16.04.2008

Decreto Assessoriale n. 1102/Dec A/32 del 09.05.2008

Per richiedere il riconoscimento occorre:

  1. Compilare in ogni sua parte, il modulo di richiesta allegato a questa pagina,
  2. Allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta, elencata nel modulo di richiesta .

Accedere al servizio

Gli utenti che hanno presentato un’istanza possono ricevere informazioni sul relativo procedimento in corso chiamando i numeri dei contatti o scrivendo una mail agli indirizzi indicati.
Il termine fissato per la conclusione del procedimento e l’adozione del relativo provvedimento è di giorni 30 a partire dalla data di presentazione dell’istanza.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

  • Istanza di riesame al dirigente
  • Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della L. 104/2010
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al TAR) entro 120 gg. dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 1199/71

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'ufficio è il Direttore Generale
Tel. 070 4092371
email: alessandro.sanna@cittametropolitanacagliari.it

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Aggiornamento

06/03/2025,13:12