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Indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche

Ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 23 del 1998,della L.R. n.4 del 11.04..2006, e del DGR 44/21 del 25.07.2016 la Città Metropolitana eroga indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica

Fauna Selvatica
Fauna Selvatica

Cos'è

Ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 23 del 1998,della L.R. n.4 del 11.04..2006, e del DGR 44/21 del 25.07.2016 le istruttorie per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica (in particolare da quella protetta dall’attività venatoria) alle produzioni agricole, alla zootecnia e a tutte quelle opere e infrastrutture funzionali all’attività agricola, sono a carico:


- a) della Provincia qualora si siano verificati nelle oasi di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- b) dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione nelle aziende agrituristico venatorie e nelle zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.
Pertanto, nel caso si siano verificati danni alle produzioni agricole, zootecniche e/o a tutte quelle opere e infrastrutture funzionali all’attività agricola in terreni ricompresi nel punto a), la domanda per il sopralluogo al fine dell’accertamento del danno deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Cagliari utilizzando gli apposi moduli, disponibili in questa pagina.


Le modalità per l’accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, prevedono che:
- la domanda di risarcimento debba essere trasmessa a questa Amministrazione entro e non oltre il quinto giorno dal momento in cui è stato rilevato il danno, al fine di consentire l’accertamento del danno in tempi brevi e comunque prima della raccolta del prodotto;
- il conduttore debba altresì astenersi da qualsiasi intervento di ripristino o raccolta del prodotto danneggiato prima del sopralluogo, pena l’archiviazione della domanda;
- in casi del tutto eccezionali, la Città Metropolitana di Cagliari potrà autorizzare la raccolta e/o il ripristino prima dell’accertamento del danno sul campo;
- il conduttore del fondo e/o infrastruttura danneggiata debba presentare domanda solamente dopo che il danno si sia effettivamente verificato;
- il richiedente debba facilitare l’espletamento del sopralluogo ed esibire i documenti eventualmente richiesti dal tecnico istruttore ritenuti utili alla valutazione del danno;

A chi si rivolge

Requisiti soggettivi per la presentazione delle istanze:
1. L’indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, è riservato a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
b. essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A;
c. essere proprietari/conduttori dei terreni in cui si sono verificati i danni;
d. essere in regola con l’aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN ai sensi del DPR 530/1999.
Ambito e Modalità di Applicazione:
1. Gli indennizzi così stabiliti sono soggetti all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (cd.“de minimis agricolo”), che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare euro 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari;
2. Sono esclusi dall’indennizzo i danni che si verificano nei territori:
a. dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art 29 commi 4-5 L.R. 23/98);
b. delle Aziende Faunistico - Venatorie, (art 32 L.R. 23/98);
c. delle Aziende Agri - Turistico - Venatorie, ( art 34 L.R. 23/98);
d. degli A.T.C. (art. 52 L.R.23/98);
e. delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi. (art. 38 L.R. 23/98);
f. dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s L.R. n° 23/98);
3. all’interno degli istituti sopracitati gli indennizzi sono a carico dei rispettivi titolari o degli organismi preposti alla gestione.

Normativa di Riferimento:
- Legge Regionale n. 23 del 29.07.1998, art.59
- DADA n°25/V del 27/08/2003
- Legge Regionale n.4 del 11.04..2006, art. 15
- Regolamento provinciale -indennizzi danni da fauna selvatica approvato con deliberan.55 del 4.12.2017
- DGR 44/21 del 25.07.2016

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Istanza di riesame al dirigente

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della L. 104/2010

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al TAR) entro 120 gg. dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 1199/71

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'ufficio è il Direttore Generale
Tel. 070 4092371
email: alessandro.sanna@cittametropolitanacagliari.it

Accedere al servizio

Procedure collegate all'esito

Per l’accoglimento della domanda occorre:

Interloquire con l’Ufficio Gestione venatoria che fornirà tutte le indicazioni necessarie, compreso l’elenco della documentazione da allegare all’istanza (esente da bollo) fra cui l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri di istruttoria pari a euro 50,00 (importo disposto con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 229 del 30/11/2022, “C.d.C. 032 – Approvazione tariffe anno 2023: oneri istruttori per la valutazione dei danni da fauna selvatica in agricoltura e per il conseguimento dell’abilitazione venatoria”).

Si rammenta che il pagamento degli oneri di istruttoria va effettuato esclusivamente attraverso il sistema pagoPA, selezionando la tipologia "Diritti di istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica", di seguito riportata.

Accesso online

Diritti di istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica

Pagina pagoPA della Città Metropolitana di Cagliari

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Aggiornamento

06/03/2025,13:00